presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Patrizia TERZONI (M5S) e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/12/17
Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
412-bis. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici e integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica.».
412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.