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Proposta di modifica n. 1.1360 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa”, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono quantificati net limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  412-ter. Agli oneri derivanti dal comma 412-bis si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.