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Proposta di modifica n. 1.1364 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

   b) al comma 2, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;

   c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le seguenti: «professionale»;

   d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

   e) al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività al l'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;

   f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività»;

   g) al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 412-bis valutati in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.