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Proposta di modifica n. 1.1374 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;

   al comma 2 lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le seguenti: «e professionale»;

   al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per rassicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

   al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;

   il comma 4 è i sostituito dal seguente: «4. le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa»;

   al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018