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Proposta di modifica n. 1.1403 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 416 aggiungere i seguenti:

  416-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

  416-ter. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le imprese di cui al precedente periodo, il termine di presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

  416-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 416-ter, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  416-quinquies. Il rimborso di cui al comma 416-ter, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  416-sexies. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 416-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.