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Proposta di modifica n. 1.1409 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 420 è inserito il seguente:

   420-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire ulteriori situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 200, i quali comuni intervengono nella qualità di esecutori di funzioni delegate dallo Stato che, in assenza di trasferimento di risorse da parte dello Stato risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive e/o relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati e che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, hanno subito sentenze di condanna e/o ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice a cui hanno fatto fronte attraverso l'utilizzo di avanzo di amministrazione proprio, con il conseguente mancato raggiungimento dell'obiettivo di pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 475 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.