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Proposta di modifica n. 1.1505 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

  466-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «Per l'esercizio 2017» sono sostituite dalle parole «Per gli esercizi e 2018»;

   b) al comma 1, lettera a) le parole: «per la sola annualità 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per la singola annualità di riferimento».

  466-ter. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nei bilancio di previsione.

  466-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.