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Proposta di modifica n. 1.1555 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «legge 6 giugno 2013, n. 64,», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

  478-ter. L'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.