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Proposta di modifica n. 1.1557 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti commi:

  «7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  7-quinquies. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.