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Proposta di modifica n. 1.1585 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34».