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Proposta di modifica n. 1.1626 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

  488-bis. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

  488-ter. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

  488-quater. All'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: «in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato».