Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1648 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 495, aggiungere il seguente:

  495-bis. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per o sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio del Ministro su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al presente comma individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate, tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 54/2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tale fondo può essere alimentato dai contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo la procedura prevista dal comma 876 della legge 208 del 2015 i predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b), e dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.