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Proposta di modifica n. 1.1854 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

  621-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:

   1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;

   2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale dell'1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma.

  621-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 621-bis, nei limiti di 115 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.