presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Ferdinando ALBERTI (M5S) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/12/17
Sostituire il comma 623, con i seguenti:
623. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
623-bis. Al decreto 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
623-ter. Le disposizioni di cui ai commi 623 e 623-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso in al 31 dicembre 2017.
623-quater. Le modifiche introdotte dai commi 623 e 623-bis rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41 la lettera b), è soppressa.