presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Federico D'INCA' (M5S) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/12/17
Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 500 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo periodo dopo le parole: titolo equivalente inserire le seguenti: anche connesso/ad una commissione di conciliazione o arbitrato irrituale con procedimento di accertamento del diritto di accesso al fondo a mezzo di istruttoria su base documentale;
al comma 653 sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
dopo il comma 655 inserire i seguenti:
655-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 652 pari a 950 milioni di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-ter a 655-sexies.
655-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
655-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
655-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 655-ter e 655-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
655-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 655-ter e 655-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.