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Proposta di modifica n. 1.1969 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 655, aggiungere il seguente:

  655-bis. Nell'ambito delle misure in favore dei risparmiatori, su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., possedute alla data del 22 novembre 2015, ovvero emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, possedute dai predetti risparmiatori alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, se ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite, a titolo gratuito, in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale delle banche succedute agli emittenti di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 25 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2018 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al primo periodo in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma è subordinata alla rinuncia incondizionata alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.