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Proposta di modifica n. 1.1980 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 665, aggiungere i seguenti:

  665-bis. Al fine di sostenere la continuità gestionale dei Centri di ricerca, documentazione e promozione delle riserve naturali territoriali in difficoltà a causa del riassetto istituzionale e della conseguente incertezza finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la continuità gestionale della Riserve naturali di competenza degli enti territoriali con una dotazione annua di 6 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  665-ter. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti agli enti territoriali che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate.