Proposta di modifica n. 3.1
al ddl S.2719 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 21/12/2017 in Assemblea del Senato da Carlo GIOVANARDI (FL(Id-PL, PLI)) e altri
status: Respinto (vai alla votazione)
testo emendamento del 21/12/17
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Sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».