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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.2719 in riferimento all'articolo 3.
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testo emendamento del 21/12/17

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Sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

        «Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».