Proposta di modifica n. 4.8 al ddl S.1324-B in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 22/12/17

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Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti».