presentato il 22/12/2017 in Assemblea del Senato da Remigio CERONI (FI-PdL)
status: Respinto (vai alla votazione)
testo emendamento del 22/12/17
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale», inserire le seguenti: «anche ai sensi della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 (nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico)»;
b) al comma 5, dopo le parole: «Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo, educatore professionale», aggiungere le seguenti: «nonché quello di grafologo rieducatore della scrittura, quest'ultimo in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dalla legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, articolo 1, comma 3 e dall'articolo 5 comma 1 del presente articolo.»;
c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nell'ambito delle professioni sociosanitarie è individuata la professione del grafologo rieducatore della scrittura, che ottempera ai fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dalla legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1 del presente articolo. Il grafologo rieducatore della scrittura è il professionista sociosanitario che coopera nell'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione del disturbo della disgrafia. Per l'esercizio della professione sociosanitaria di grafologo rieducatore della scrittura sono necessari il possesso della laurea in ''tecniche grafiche'' o titolo equipollente, oltre alla frequenza di corsi specializzanti o abilitanti all'uopo istituiti dal Ministero della salute ed al superamento della relativa prova finale».