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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.2960-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/12/17

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Al comma 3, lettera a), numero 6-bis, comma 2-quater.1, la parola: «congiuntamente» è soppressa.

        Conseguentemente, agli oneri, pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.