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Proposta di modifica n. 1.60 al ddl S.2960-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/12/17

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Dopo il comma 167, inserire i seguenti:

        «167-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e trasmette una relazione annuale al Parlamento. Le economie di cui al primo periodo, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del ''Fondo speciale Ape Sociale'', con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro, finalizzato ad ampliare la platea dei beneficiari.

        167-ter. Agli oneri di cui al comma 167-bis, valutato in 800 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei successivi commi.

        167-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) a comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.'';

            b) al comma 5-bis le parole: ''96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''82 per cento''.

        167-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.'';

            b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: ''96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''82 per cento'';

            c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: ''96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''82 per cento''».