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Proposta di modifica n. 1.153 al ddl S.2960-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/12/17

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Dopo il comma 554 aggiungere i seguenti:

        «981-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis le parole: ''entro il 31 agosto 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprire 2018'';

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 giugno 2018 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

            a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 settembre 2018;

            b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2019.

        Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge lo dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda'';

            c) al comma 6 le parole: ''Entro il 30 settembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti ''Entro il 30 giugno 2018'';

            d) al comma 8 le parole: ''fino al 10 ottobre 2017'' di cui al primo periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 10 luglio 2018'' e le parole: ''fino al 31 dicembre 2018'' di cui al secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 settembre 2019'';

            e) al comma 9 le parole: ''Entro il 30 settembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 30 giugno 2018'';

            f) al comma 10 le parole: ''entro il 31 luglio 2018'' di cui al primo periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile 2019'' e le parole: ''entro il 31 dicembre 2018'' di cui al secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre 2019''.

        554-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione di cui al comma 6 del predetto articolo 11 il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

        554-quater. Al fine di incentivare l'attivazione di istituti deflattivi del contenzioso tributario, in relazione alle procedure di (a) conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (b) accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché (e) rinuncia alla impugnazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sarà dovuto il pagamento di tutti gli importi che hanno formato oggetto di accordo con le autorità fiscali, o accertamento negli avvisi in caso di rinuncia all'impugnazione, nonché degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino alla data di versamento, mentre non saranno dovute le sanzioni collegate al tributo, a condizione che le relative procedure si siano perfezionate entro il 30 giugno 2018 e entro la medesima data sia eseguito il versamento di quanto dovuto o della prima rata. Dagli importi dovuti ai sensi del presente comma si scomputano quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio ovvero quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 senza diritto alla restituzione di eventuali somme già versate ancorché eccedenti rispetto al dovuto».