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Proposta di modifica n. 1.185 al ddl S.2960-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/12/17

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Al comma 675-bis, dopo le parole: «2017 e 2018» inserire le seguenti: «ad esclusione dei soggetti che hanno effettuato la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'art. 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246 convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 prima del 31.12.2015 per i quali il pagamento è sospeso,».

        Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il'sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni ei euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

        Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675-bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, coma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.