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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.14

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. Le finalità di cui al presente articolo, con riguardo agli enti locali ubicati nei territori delle regioni a statuto speciale e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono perseguite con le modalità definite ai commi 17-ter e 17-quater, in armonia con le caratteristiche finanziarie di tali enti.
  17-ter. I pagamenti di debiti di parte capitale sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali di cui al comma 17-bis sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 250 milioni di euro.
  17-quater. L'ammontare dell'esclusione di cui al comma 17-ter spettante agli enti ubicati in ciascuna regione e provincia autonoma è determinato in base all'intesa conclusa dalle regioni e province autonome medesime. Di tale esclusione si tiene conto nell'ambito di ciascun accordo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.