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Proposta di modifica n. 1.19 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto dell'esclusione prevista dal comma 1 del presente articolo. A tal fine nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.