Articolo aggiuntivo n. 11.0.1 al ddl S.1058 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 04/12/13

Dopo l'articolo11 aggiungere il seguente:

 

«Art. 11-bis.  (Modifica dell'articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917 - T.U.I.R.) Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili, fatti salvi i casi di cui all'articolo 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 per i quali tali redditi sono da attribuirsi esclusivamente al percettore del provento illecito conseguente al compimento di un atto doloso intenzionalmente diretto alla lesione di un altrui diritto."».