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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl C.1865 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/12/13

  Dopo il comma 83, inserire il seguente:
  83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dall'anno 2014, il maggiore onere finanziario di cui al presente comma graverà sugli «Interessi attivi sul conto corrente con l'INPS», rappresentanti la remunerazione delle disponibilità del Fondo Gestione Separata utilizzate dall'INPS nelle forme di impiego previste dal «Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dell'INPS».