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Proposta di modifica n. 1.59 al ddl C.1865 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/12/13

  Dopo il comma 324 inserire il seguente:
  324-bis. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 15.000;
   2015: – 15.000;
   2016: – 15.000.