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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.1865 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/12/13

  Dopo il comma 118 è inserito il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1o gennaio 2014.