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Proposta di modifica n. 6.8 al ddl C.1197 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 17/06/13

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo la frase «sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali» è inserito il seguente periodo: «sono concessi indennizzi con garanzia dello Stato nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. Gli indennizzi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del mutuo chirografario. I soggetti autorizzati al credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, senza comportare obbligazioni o vincoli in capo al destinatario degli indennizzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».