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Proposta di modifica n. 1.958 al ddl C.1865 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/12/13

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.
  42-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori; la stipula della convenzione unica è subordinata alla preventiva positiva verifica della compatibilità della stessa con le norme vincolanti dell'Unione europea.
  42-quater. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.
  42-quinquies. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.
  42-sexies. I lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi sono affidati a terzi dai concessionari, che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i lavori compresi nelle originarie convenzioni sono affidati con le modalità già previste dalle convenzioni medesime ovvero dagli atti regolanti le gare di affidamento espletate.
  42-septies. La convenzione unitaria di cui al comma 42-ter è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.
  42-octies. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
  42-nonies. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.
  42-decies. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 42-ter e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.
  42-undecies. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 42-ter, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali; nell'ambito dei relativi piani finanziari deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato di un ammontare a titolo di valore della concessione, nella misura determinata di concerto tra i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 42-quater, 42-sexies, 42-septies e 42-octies per quanto compatibile e la stipula delle relative convenzioni è subordinata alla preventiva positiva verifica della compatibilità delle stesse con le norme vincolanti dell'Unione europea.