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Proposta di modifica n. 1.1708 al ddl C.1865 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/12/13

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
   a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
   b) gli interessi periodicamente «capitalizzati» non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno invece calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».