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Proposta di modifica n. 1.69 al ddl S.1149 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (ACCANTONATO)

testo emendamento del 11/12/13

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, nonché in quelli individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a partire dal 20 maggio 2012.

        10-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 10-bis sono concesse secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (''de minimis''), ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero di altro regime di aiuti autorizzati ai sensi del diritto europeo e devono riguardare interventi non oggetto di finanziamento ai sensi dall'articolo 11 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero ai sensi di altri interventi commissariali a favore delle imprese danneggiate.

        10-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 10-bis, provvedono i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con propri atti, che stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».