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Proposta di modifica n. 1.101 al ddl S.1149 in riferimento all'articolo 1.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 11/12/13

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti, nelle sessioni negoziali del successivo triennio a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa- per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore allo per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per le riduzioni di organico di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122. le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale. A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente periodo e fino al conclusione del triennio previsto per il recupero delle somme indebitamente erogate al personale di cui al primo periodo del presente comma, sono sospese, per le annualità interessate, le procedure ispettive previste dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché i giudizi in materia di contabilità pubblica e di responsabilità amministrativa pendenti presso la Corte dei Conti.