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Proposta di modifica n. 1.106 al ddl S.1149 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 11/12/13

All'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

        Conseguentemente, dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.