presentato il 11/12/2013 in V Bilancio del Senato da Antonio Stefano CARIDI (GAL-UDCeDC) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 11/12/13
Dopo il comma 20, inserire il seguente:
«20-bis. All'Articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: ''15 ottobre 2013'' con le seguenti: ''15 gennaio 2014'' e le parole: ''15 novembre 2013'' con le seguenti: ''15 febbraio 2014'';
b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
«2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza».