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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1149 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/13

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati)

        1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

        2. L'anticipazione di cui al comma l, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

        3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'Interno, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, nei limiti anzidetti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, degli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

        5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 20 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione le anticipazioni a valere sulla Sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e saranno versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

        6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2013 e 2014.

        7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

        8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

        9. Per quanto non previsto nel presente comma si. rinvia al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.