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Proposta di modifica n. 2.92 al ddl S.1149 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato (ACCANTONATO)

testo emendamento del 11/12/13

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri»».

        Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «20-ter. Ilfondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013».