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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.958 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/12/13

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, dopo le parole: «schemi dei decreti» aggiungere le seguenti: «accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione»;

            b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati»;

            c) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».