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Proposta di modifica n. 4.30 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 18/06/13

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In considerazione della specificità del comparto e per assicurare la continuità didattica, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, i contratti di cui al primo periodo possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.