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Proposta di modifica n. 7.22 al ddl S.958 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 12/12/13

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiunti vi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle succitate convenzioni, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma precedente devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni».