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Proposta di modifica n. 10.10 al ddl S.958 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 12/12/13

Sostituire l'articolo  con il seguente:

        «Art. 10. - (Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

            a) consolidamento; nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

            b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

            c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

        2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

        3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

        4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».