Articolo aggiuntivo n. 11.0.2 al ddl S.958 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 12/12/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

            a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

                ''5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento''».