Articolo aggiuntivo n. 15.0.8 al ddl S.958 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 12/12/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

        All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma l, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014'';

il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.''».