Articolo aggiuntivo n. 16.0.5 al ddl S.958 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 12/12/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163)

        All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            ''c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali'';

            b) al comma 3-bis le parole: ''può indicare'' sono sostituite con la parola: ''indica''».