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Articolo aggiuntivo n. 17.0.3 al ddl S.958 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 12/12/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Funzione di riconoscimento delle persone giuridiche)

        1. L'articolo 14 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 14. - (Atto costitutivo) – 1. Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento''.

        2. L'articolo 16 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 16. - (Atto costitutivo, statuto e patrimonio) – 1. L'atto costitutivo e lo statuto di una associazione devono contenere:

            1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza degli associati;

            2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede dell'associazione e le eventuali sedi secondarie;

            3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;

            4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;

            5) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quale tra di essi ha la rappresentanza dell'associazione;

            6) il numero dei componenti dell'eventuale organo di controllo e i poteri ai medesimo attribuiti;

            7) la nomina dei primi amministratori e dei membri dell'organo di controllo se previsto, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se previsto;

            8) la durata dell'associazione, se prevista;

            9) i criteri e le modalità di ammissione degli associati e della loro esclusione;

            10) diritti ed obblighi degli associati.

        2. L'atto costitutivo e lo statuto di una fondazione devono contenere:

            1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun fondatore;

            2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della fondazione e le eventuali sedi secondarie;

            3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;

            4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;

            5) il sistema di amministrazione adottato, il numero dei rispettivi membri, le modalità di nomina ed i loro poteri;

            6) il numero dei componenti dell'organo di controllo e i poteri loro attribuiti;

            7) la nomina dei primi amministratori indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della fondazione e la nomina dei membri dell'organo di controllo, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile, se non affidata all'organo di controllo;

            8) le norme che garantiscano la continuità dell'amministrazione e del controllo per la durata della fondazione.

        L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e delle fondazioni possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

        3. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica l'associazione o la fondazione devono disporre di un patrimonio dì importo non inferiore ad euro 50.000, salvi i casi di organismi di volontariato che intendano richiedere il riconoscimento, per i quali il suddetto limite è ridotto ad euro 25.000, e di enti aventi per scopo la ricerca scientifica per i quali il limite è elevato ad euro 100.000. Possono essere conferiti a patrimonio tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

        Per il conferimento di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

        Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione dei patrimonio e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

        Chi conferisce denaro deve consegnare ai notaio che procede alla costituzione dell'ente ricevuta bancaria attestante il versamento dell'intera somma su un conto corrente bancario intestato all'ente costituendo. La banca potrà rendere disponibile la somma predetta all'ente solo dopo aver ricevuto attestazione dell'avvenuta iscrizione dell'ente nei registro delle persone giuridiche''.

        3. L'articolo 33 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 33. - (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione) – Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nella Sezione dedicata alla persone giuridiche nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

        Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme dì legge per la costituzione dell'ente e che lo scopo sia possibile e lecito, ne richiede l'iscrizione contestualmente al deposito dell'atto, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16, III comma''.

        4. L'articolo 34 del codice civile è sostituito dai seguente:

        ''Art. 34. - (Registro delle persone giuridiche) – Nel registro delle persone giuridiche devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, la denominazione con l'indicazione della forma giuridica dell'ente, lo scopo, il patrimonio, la sede ed il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, e dell'organo di controllo del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati.

        Nel registro devono altresì essere pubblicati i bilanci annuali ed i successivi atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti fa cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza''.

        5. Con regolamento del Governo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad armonizzare il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, con la presente legge in modo da attribuire ai notai la competenza sul riconoscimento delle persone giuridiche e mantenere a regioni e prefetture l'attività di controllo sull'attività dei predetti enti secondo le disposizioni vigenti».