Proposta di modifica n. 18.11
al ddl S.958 in riferimento all'articolo 18.
presentato il 12/12/2013 in I Affari Costituzionali del Senato da Benedetto DELLA VEDOVA (Misto) e altri
testo emendamento del 12/12/13
Al comma 1, lettera i), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggette a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».