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Proposta di modifica n. 18.11 al ddl S.958 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 12/12/13

Al comma 1, lettera i), sostituire il punto 1) con il seguente:

        1) Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggette a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».