presentato il 12/12/2013 in I Affari Costituzionali del Senato da Anna Cinzia BONFRISCO (FL(Id-PL, PLI)) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 12/12/13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
1. Al fine semplificare i procedimenti e ridurne i tempi, senza alcun pregiudizio per i livelli di controllo e di tutela della sicurezza, alla legge 6 dicembre 1993, n. 509, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
''7-bis. I ricorsi avverso tutti i provvedimenti adottati dal Banco Nazionale di Prova sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'ente'';
b) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi al consiglio di amministrazione del Banco Nazionale di Prova''.
c) all'articolo 8:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito da seguente:
«3. Al Banco nazionale di prova è attribuito il compito di:
a) determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;
b) rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7;
c) procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse''.
4) al comma 4, le parole: ''La Commissione'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il Banco Nazionale di Prova'';
5) il comma 5 è abrogato;
6) il comma 6 è abrogato».