Proposta di modifica n. 2.24 al ddl S.1174 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/12/13

RESPINTO

Al comma 8, sostituire le parole:"4 novembre 2013" con le seguenti:"15 gennaio 2014" e inserire, in fine, il seguente periodo: "Altresì, il termine del 15 novembre 2013 è differito al 15 febbraio 2014".

Dopo, il comma 8, inserire il seguente comma:

"8-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, inserire il seguente comma: «2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza.»".